FLUSSI DI ENERGIA CON LA RETE PER UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO
MISURA DELL'ENERGIA
VENDITA DELL'ENERGIA PRODOTTA


FLUSSI DI ENERGIA CON LA RETE PER UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO




P = energia prodotta dall’impianto fotovoltaico (energia incentivata)
E = energia prelevata dalla rete
U = energia prodotta dall’impianto fotovoltaico e immessa in rete
C = energia consumata dalle utenze
M1 = contatore dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico
M2 = contatore di misura “bidirezionale” dell’energia scambiata con la rete



Bilancio energetico del sistema (riferito ad un determinato periodo temporale)
U – E = P – C

Nel caso del sistema elettrico costituito dall’impianto fotovoltaico connesso alla rete e con delle utenze che consumano energia è necessario disporre di 2 o 3 contatori. Il primo per la rilevazione e registrazione della misura relativa alla energia totale prodotta dall’impianto fotovoltaico (M1) e un secondo contatore bidirezionale o doppio contatore (M2) per la rilevazione e registrazione delle misure relative alla energia scambiata (immessa e/o prelevata) con la rete alla quale l’impianto è collegato.

Durante la notte oppure quando l’impianto fotovoltaico non è in produzione per altre motivazioni E = C ovvero tutta l’energia consumata dalle utenze viene prelevata dalla rete.

Quando l’impianto fotovoltaico è in produzione si possono verificare due casi:
1. P > C
In questo caso il saldo è positivo, ovvero trattasi di una cessione di energia alla rete
2. P < C
In questo caso il saldo è negativo, ovvero trattasi di un prelievo dalla rete.
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MISURA DELL'ENERGIA


Le disposizioni dell’Autorità in materia di misura sono finalizzate all’installazione di misuratori in grado di rilevare e rendere fruibili per via telematica al gestore di rete la misura oraria (sia per l’energia immessa che per quella prelevata).
a



VENDITA DELL'ENERGIA PRODOTTA


Per la vendita dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico si possono utilizzare due diverse modalità:

1. “indiretta” mediante la stipula di una convenzione di ritiro dedicato con il GSE, ai sensi della delibera AEEG n. 280/07;

2. diretta” attraverso la vendita in borsa o a un grossista (contratto bilaterale).